Assegni Familiari - Decreto Ingiuntivo Esecutivo

Massima Commentata: Assegni Familiari – Decreto Ingiuntivo Esecutivo
Autorità Giudiziaria: Ufficio Del Giudice Di Pace Di Napoli - Vi Sezione Civilegiudice: Dott. Manlio Merolla
Provvedimento: Decreto Ingiuntivo N. Rg 155647/2025

MASSIMA
In tema di contributo alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli minori, il credito azionato dal genitore affidatario, in forza di sentenza definitiva ex art. 337-ter c.c., costituisce credito certo, liquido ed esigibile, avente natura alimentare e funzionale alla tutela dei bisogni primari della prole; esso legittima l’emissione di decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., con concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 642 c.p.c. in ragione della natura urgente dell’obbligazione.
(Giudice di Pace Napoli, VI Sez. Civ., Dott. Manlio Merolla, decreto ingiuntivo RG 155647/2025)

COMMENTO

Il provvedimento in esame si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui le obbligazioni pecuniarie derivanti dall’obbligo di contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell’interesse della prole (spese sanitarie, scolastiche, educative, ecc.) assumono natura alimentare ai sensi degli artt. 30 Cost. e 147 ss. c.c., nonché della normativa sovranazionale (art. 24 Carta di Nizza e giurisprudenza CEDU, cfr. Corte EDU, 20 gennaio 2009, Tchokontio Happi c. Francia).

In particolare, il decreto valorizza il principio per cui la legittimazione all’azione monitoria trova fondamento non solo nel titolo giudiziale che obbliga al concorso alle spese straordinarie (nella specie sentenza ex art. 337-ter c.c.), ma anche nella natura stessa del credito, il quale, essendo funzionale alla tutela dei bisogni primari del minore, gode di tutela rafforzata sotto il profilo sia processuale (possibilità di ottenere esecutorietà immediata) che sostanziale (qualificazione come credito privilegiato in senso lato secondo il principio in dubio pro alimentis).

Sul piano processuale, la motivazione valorizza altresì il principio secondo cui, laddove il credito abbia ad oggetto prestazioni strettamente connesse al soddisfacimento delle esigenze di soggetti vulnerabili (minori, incapaci, ecc.), il periculum in mora si presume in re ipsa (cfr. Cass., sez. III, 20.05.2020, n. 9242). Ne consegue la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 642 c.p.c., a tutela dell’effettività del diritto, in coerenza con le garanzie europee di celerità ed effettività degli strumenti di tutela dei crediti alimentari (Corte EDU, 16 settembre 2004, B. c. Regno Unito).

La statuizione sulle spese si conforma ai principi generali della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione secondo parametri tariffari aggiornati (D.M. n. 147/2022), dando atto dell’applicazione del protocollo locale di liquidazione presso il Foro di Napoli.
Il provvedimento si segnala, infine, per la cura argomentativa e l’attenzione posta dal giudice nell’esplicitazione delle ragioni di diritto sostanziale e processuale che fondano la decisione, confermandosi conforme ai più elevati standard di legalità e di tutela del diritto del minore, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e art. 6 CEDU.

La Redazione Lex Et Jus - Ufficio Massimario Giuridico