
Espulsione e principio di inespellibilità in presenza di legami affettivi stabili con cittadino italiano (artt. 13, co. 2 lett. b), e 19, co. 2 lett. c), D.Lgs. 286/1998) – Irrilevanza della mancanza di formalizzazione del vincolo familiare – Prevalenza del favor familiae e del favor libertatis nel bilanciamento con l’interesse statale alla repressione dell’irregolarità
Giudice di Pace di Napoli, XI Sez. Immigrazione Napoli, decreto 25 luglio 2025, R.G. n. 30084/2025, est. M.Merolla
Massima:
Nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’art. 13, co. 5-bis, D.Lgs. 286/1998, il giudice è tenuto a svolgere un accertamento sostanziale circa l’effettività dei legami familiari e affettivi che lo straniero intrattiene con cittadini italiani. La sussistenza di una stabile convivenza con un cittadino italiano, accompagnata da un progetto di vita comune e relazioni affettive concrete e consolidate, integra una causa di inespellibilità ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. c), del T.U. Immigrazione, anche in assenza di un vincolo giuridico già formalizzato mediante matrimonio o iscrizione anagrafica.
In tale valutazione, il principio di proporzionalità impone al giudice di bilanciare l’interesse pubblico al controllo dei flussi migratori con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui agli artt. 8 e 3 CEDU, nonché con i valori costituzionali sottesi alla tutela della dignità della persona (artt. 2, 3 e 29 Cost.). Ne consegue che un provvedimento espulsivo fondato esclusivamente sull’assenza del permesso di soggiorno, in assenza di pericolosità sociale e a fronte di un radicamento familiare effettivo, risulta affetto da vizio di illegittimità per contrasto con la normativa nazionale, costituzionale e convenzionale.
Nota di commento:
Il provvedimento in esame si distingue per il rigore argomentativo e per la piena adesione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte EDU in tema di bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritto alla vita familiare.
Il giudice ha valorizzato non solo gli elementi fattuali – convivenza, relazione sentimentale consolidata, intento matrimoniale, inserimento socio-lavorativo – ma anche il principio del favor libertatis, ritenuto prevalente in assenza di condotte penalmente rilevanti.
Si conferma così un orientamento ormai consolidato, volto a superare ogni automatismo espulsivo fondato sulla mera irregolarità formale del soggiorno, in favore di un giudizio personalizzato e proporzionato, conforme all’art. 8 CEDU, ai principi dell’ordinamento costituzionale e alla ratio umanitaria del D.Lgs. 286/1998.
A cura del Dipartimento MASSIMARI dell’Istituto degli Studi Giuridici Superiori in collaborazione della redazione Rivista Nazionale LEX ET JUS.